Scambio informazioni tra operatori

Con la liberalizzazione del mercato del gas, tutti gli utenti aventi diritto sono liberi di accedere al sistema di ditribuzione del gas.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 164/2000 (Decreto Letta) che sancisce la liberalizzazione del mercato del gas, viene assicurata a tutti gli utenti aventi diritto, la libertà di accesso al sistema di distribuzione gas.

A tal fine Cogeser S.p.A., ha l'obbligo di permettere l'accesso alle proprie reti ai soggetti abilitati che ne fanno richiesta, nel rispetto delle condizioni tecniche di interconnessione stabilite nel decreto summenzionato. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, articolo 5, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità n. 294/06, così come successivamente modificato ed integrato con la deliberazione dell’Autorità ARG/com 134/08, Cogeser S.p.A. ha provveduto a dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto a partire dall’ 1 aprile 2010: il portale Cogeser S.p.A.

Le società di vendita accreditate possono accedere al portale per registrarsi ed inoltrare le richieste previste dalle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione, raggiungendo l’indirizzo:


https://portale.cogeserdistribuzione.it

 

Cogeser S.p.A. garantirà la completa ricevibilità delle richieste inoltrate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: cogeserdistribuzione@legalmail.it, solo per le richieste non definite da standard di comunicazione.


TISG – Obblighi informativi di cui all’art. 7.8

Con la delibera 229/2012/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (Settlement) (TISG), la cui applicazione è fissata a far data dal 1° gennaio 2013.

In base all’ art.7 della medesima delibera, al fine di assegnare il corretto profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna, i titolari del PdR possono attestare, attraverso l’invio al proprio UdD una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, un utilizzo del gas differente rispetto a quanto definito in base all’art.7 comma 2. Gli UdD devono formulare richiesta di modifica dei profili entro il 10 agosto di ogni anno ai fini dell’assegnazione dei profili di prelievo standard per l’anno termico successivo.

Pertanto si informa che gli UdD dovranno far pervenire a Cogeser S.p.A. le informazioni di cui sopra, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo cogeserdistribuzione@legalmail.it indicando come oggetto Richiesta modifica profilo di prelievo ai sensi Allegato A, delibera ARERA 229/2012/R/gas.
 

© 2024 Cogeser